๐๐ซ๐๐ข๐ง๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ข ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐จ๐ฆ๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฏ๐๐ซ๐ฌ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ซ๐ข๐ญ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐ข๐๐๐ง๐ณ๐ข๐๐ฅ๐ข
Per effetto della depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro operato dal decreto legislativo n. 8/2016, ove lโimporto omesso risulti inferiore a 10.000 euro viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, fatta eccezione per lโipotesi in cui il versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dellโaccertamento della violazione. Lโarticolo 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autoritร competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autoritร . Qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, lโautoritร competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dellโordinanza-ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autoritร giudiziaria ordinaria.
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